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DAL 1° OTTOBRE IN VIGORE LE REGOLE ANTI INQUINAMENTO: SÌ GLI EURO 5 DIESEL, VIETATA LA SOSTA CON MOTORE ACCESO, MASSIMO 19 GRADI IN CASE E NEGOZI

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Dal 1° ottobre di quest’anno al 30 aprile 2026 tornano in vigore le disposizioni per la limitazione dell’inquinamento atmosferico, che ricalcano quelle emanate per la scorsa stagione invernale. Sono state illustrate dall’assessore all’ambiente Sara Baldinato (nella foto): «non ci sono novità particolarmente impattanti per questa nuova annata di limitazioni del traffico, per contenere gli inquinanti nell’aria. Gli euro 5 diesel saranno bloccati in caso di allerta arancio o rossa. Per la prima volta il blocco interesserà i veicoli GPL e Metano, privati e commerciali, con doppia alimentazione diesel o benzina: gli euro 0 e 1 non potranno circolare quando il livello è verde, in aggiunta gli euro 2 con livello arancio e rosso, come disposto dalla Regione».
L’assessore ha anticipato la programmazione delle Domeniche ecologiche: «Dal 19 ottobre e, poi, ogni ultima domenica del mese fino ad aprile, marzo escluso che seguirà la programmazione della StraVicenza, inviteremo i cittadini a partecipare a queste giornate di formazione ecologico-ambientale, che coinvolgeranno in particolare i quartieri e i Consigli di quartiere. Il primo appuntamento, quello del 19 ottobre, interesserà il consiglio di quartiere 1».
Le limitazioni si intendono in vigore dalle 8.30 alle 18.30 nei tre livelli, verde, arancio e rosso e saranno sospese dal 15 al 28 dicembre indipendentemente dal livello di inquinamento; la sospensione continuerà dal 28 dicembre al 6 gennaio solo in caso di livello verde o arancione.
Dall’1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 sarà vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli: autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; autoveicoli in sosta e veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate; autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.
Nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2 gradi); negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2 gradi). In caso di livello arancione e rosso la temperatura del riscaldamento deve essere ridotta a 18 gradi, con tolleranza di 2 gradi, nelle abitazioni e negli edifici pubblici.
Sono consentiti nel numero massimo di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d’artificio) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall’ente comunale, nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, se effettuati in assenza di allerta (livello verde) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Nel periodo di accensione degli impianti termici, infine, è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali.

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