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DA SEN. SBROLLINI (IV) INTERROGAZIONE AL GOVERNO SU RISCHIO RADIOLOGICO DEI PROFESSIONISTI SANITARI

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COMUNICATO STAMPA

«Urge una normativa che recepisca la pronuncia della Cassazione di aprile scorso per garantire una tutela omogenea di tutti i professionisti sanitari in tutti i contesti lavorativi»

La tutela dei professionisti sanitari esposti a rischio radiologico e l’applicazione della recente pronuncia della Corte di Cassazione e la situazione normativa e contrattuale in Italia: è questo l’oggetto di una interrogazione a risposta scritta rivolta al Governo, e in particolare al Ministro della Salute e al Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, a firma della Sen. Daniela Sbrollini, Responsabile Sport e Salute di Italia Viva.
«Tutelare i professionisti sanitari dal rischio radiologico è un dovere – è quanto dichiara la Sen. Daniela Sbrollini e, con lei, tutto il gruppo di Italia Viva del Senato – L’ordinanza in materia della Corte di Cassazione dell’aprile scorso ha definito criteri chiari e oggettivi di identificazione del rischio per tutte le aziende. È importante ora che questo principio sia recepito in misure normative di carattere generale che evitino disparità interpretative e applicative tra i diversi contesti lavorativi».
In Italia – questo il testo dell’interrogazione – sono oltre 150.000 i professionisti sanitari che operano in ambienti di lavoro con presenza di radiazioni ionizzanti, inclusi tecnici di radiologia, infermieri di sala operatoria e infermieri strumentisti impiegati in procedure radioguidate, con rischi concreti per la salute anche in caso di esposizioni cumulativamente basse ma continuative. L’esposizione cronica a radiazioni ionizzanti è correlata, secondo evidenze internazionali, a un aumento significativo del rischio oncologico, cataratta professionale, disturbi tiroidei e problematiche muscolo-scheletriche dovute ai DPI. Con l’ordinanza n. 11310 del 29 aprile 2025 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha affermato che per il riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico e del congedo per recupero biologico non rilevano le mere etichette organizzative o i pareri previsti dalle commissioni aziendali, ma piuttosto “l’esposizione reale, stabile e non occasionale alle radiazioni ionizzanti”, liberando così i lavoratori dalle valutazioni soggettive e interne delle aziende. La stessa pronuncia ha chiarito che l’effettiva esposizione può e deve essere accertata in giudizio tramite strumenti tecnico-scientifici oggettivi, quali consulenze tecniche e quantificazione reale del numero di procedure radioguidate svolte.
Permane, nella disciplina vigente e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, – sottolinea l’interrogazione – una forte variabilità applicativa in ordine alla qualificazione delle mansioni in presenza di radiazioni ionizzanti. Non sempre i contratti nazionali di lavoro del personale sanitario prevedono specifiche e omogenee tutele per tutti i profili professionali esposti in modo continuativo al rischio radiologico. È auspicabile un quadro normativo chiaro che recepisca gli orientamenti giurisprudenziali più aggiornati, uniformando la disciplina tra Regioni, aziende sanitarie e tipologie di professionisti sanitari.

Da qui, l’interrogazione al Governo per sapere:
– se e in che modo il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro intendano attivarsi per promuovere, anche attraverso un coordinamento con gli enti locali e le Regioni, misure normative di carattere generale che recepiscano il principio giurisprudenziale della Cassazione sulle tutele per i professionisti sanitari esposti a rischio radiologico, evitando disparità interpretative e applicative tra i diversi contesti lavorativi;
– quali iniziative siano state o siano previste per inserire nel più breve tempo possibile, nell’ambito della disciplina contrattuale di settore, disposizioni specifiche che riconoscano in modo certo, uniforme e automatico l’indennizzo per il rischio radiologico e il congedo per recupero biologico a favore di tutti i professionisti sanitari che svolgono attività in aree classificate a rischio, sulla base di criteri oggettivi di esposizione;
– se siano in corso o siano state avviate istruttorie, linee guida operative o piani di monitoraggio sistematico dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti nei luoghi di lavoro della sanità pubblica e privata, con criteri trasparenti di misura oggettiva, al fine di prevenire i rischi sanitari e di salute derivanti dall’esposizione cronica;
– se non ritengano necessario promuovere specifici interventi di formazione e aggiornamento professionale per tutti i professionisti sanitari esposti – e per i responsabili aziendali della sicurezza – sulle normative di radioprotezione, i criteri giurisprudenziali aggiornati e i diritti contrattuali connessi.

Ufficio Stampa Sen. Daniela Sbrollini

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