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AMBIENTE. DAL 1° OTTOBRE AL 30 APRILE IN VIGORE LE MISURE PER LA QUALITÀ DELL’ARIA E IL CONTRASTO ALLE PM10

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Entra in vigore il 1° ottobre 2026 e resta attivo fino al 30 aprile 2027 il pacchetto di misure per il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto all’inquinamento da PM10 sul territorio provinciale vicentino, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera.
Le disposizioni interessano in particolare la circolazione stradale, l’utilizzo degli impianti termici, l’impiego di generatori a biomassa, gli abbruciamenti, i falò e alcune attività connesse alle emissioni atmosferiche.
Il blocco strutturale dei veicoli diesel Euro 5 in livello verde è stato rinviato al 1° ottobre 2027. Restano invece ferme le limitazioni agli Euro 5 diesel nei giorni di allerta arancio e rossa nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni appartenenti a un agglomerato.
In sostituzione del blocco strutturale, la Regione Veneto ha approvato un pacchetto di misure compensative temporanee per la stagione 2026-2027. Le principali novità riguardano l’estensione fino alle 19.30 delle fasce orarie delle limitazioni alla circolazione, la riduzione del periodo di esercizio di determinati impianti termici e, nei Comuni sopra i 100.000 abitanti, l’estensione del divieto di utilizzo delle biomasse 5 stelle nei giorni di allerta.
Le limitazioni al traffico si applicano sulle strade urbane dei Comuni interessati e seguono il sistema dei livelli di allerta PM10: verde, arancio e rosso. Nei Comuni oltre i 30.000 abitanti e nei Comuni ricompresi nell’Agglomerato di Vicenza, in livello verde le limitazioni valgono dal lunedì al venerdì, mentre nei livelli arancio e rosso si estendono a tutti i giorni di allerta.
Per la stagione 2026-2027 sono previste misure di contenimento anche sull’utilizzo degli impianti termici. Negli edifici interessati la temperatura massima media è fissata a 19 °C in livello verde e a 18 °C nei giorni di allerta arancio e rossa, con la tolleranza prevista dalla normativa. Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali classificati E8 il limite previsto è di 17 °C.
Per gli impianti alimentati a combustibili fossili e biomassa installati negli edifici pubblici e negli edifici destinati a commercio e servizi, il periodo di esercizio viene ridotto, con accensione prevista dal 1° novembre 2026 al 12 aprile 2027, esclusi i comuni montani.
Resta inoltre l’obbligo, per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, di evitare di mantenere costantemente aperte le porte verso l’esterno quando gli impianti termici sono in funzione, salvo la presenza di sistemi equivalenti sotto il profilo energetico.

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